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Ispezioni e audit sugli stabilimenti alimentari

FONTE: Ministero della Salute

A cura dell’Ufficio 2 della Direzione generale per l’igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione (DGISAN)

Normativa di riferimento

  • Regolamento UE 625/2017
  • Regolamento CE 852/2004
  • Regolamento CE 853/2004
  • Linee guida sui controlli ufficiali ai sensi dei Reg. CE 854-882/ 2004

Descrizione sintetica delle attività
I regolamenti comunitari stabiliscono che le autorità competenti di ogni stato membro effettuino attività di ispezione e di audit presso gli stabilimenti che producono alimenti, al fine di verificare la conformità alle disposizioni normative. Per ottimizzare i controlli presso tali stabilimenti, le autorità regionali effettuano una pianificazione dei controlli e redigono un proprio piano regionale, secondo le indicazioni che vengono fornite dall’autorità centrale (Ministero della salute) e sulla base delle realtà locali.


Categorizzazione degli eventuali rischi e modalità di applicazione delle categorie di rischio
Le autorità regionali e locali, per poter programmare l’attività ispettiva presso gli stabilimenti, devono necessariamente effettuare una valutazione dei rischi degli stessi, cioè devono individuare quegli stabilimenti nei quali c’è una maggior probabilità che si possa verificare una criticità legata al processo produttivo o alla lavorazione di quel particolare alimento. Tale valutazione dei rischi verrà realizzata anche attraverso la considerazione di eventi o problemi che nel corso degli anni passati si sono verificati negli stabilimenti, ad esempio emergenze sanitarie, allerte nazionali e comunitari, problemi riscontrati da FVO o da altri organi di controllo nazionali o internazionali, tempo trascorso dall’ultima ispezione, dati forniti dagli organi di controllo locale, follow up di regioni già ispezionate.

Le ASL effettuano attività di controllo ufficiale:

  • per il riconoscimento degli stabilimenti ai sensi del Reg. CE 853/2004;
  • per il mantenimento dei requisiti previsti dal Reg. CE 853/2004 in base alla categorizzazione del rischio stabilita sulla base delle Linee guida sui controlli ufficiali ai sensi dei Reg. CE 854-882/ 20004.

Frequenza (o criteri per stabilire frequenza)
Programmazione regionale annuale su ispezioni e audit.

Luogo e momento del controllo
Stabilimenti di alimenti di origine animale riconosciuti in base al Reg. CE 853/2004.
Tutti gli stabilimenti che operano nel settore alimentare sono oggetto di verifica da parte dell’autorità competente, che stabilisce la frequenza dei controlli sulla base della valutazione dei rischi. Gli stabilimenti sono controllati dall’autorità competente senza preavviso, in qualsiasi momento della loro attività produttiva o altrimenti, al di fuori dalla normale programmazione dei controlli, nei casi in cui si verifichi una situazione di pericolo per la quale vi è la necessità di effettuare un controllo ispettivo. 

Metodi e tecniche
Le ispezioni negli stabilimenti vengono svolte sulla base di verifiche sulla rispondenza dei requisiti:

  • strutturali e igienico sanitari;
  • delle procedure messe in atto dall’OSA su GMP, SOP, SSOP, HACCP;
  • e dei controlli effettuati dell’autorità competente sullo stabilimento.

Modalità rendicontazione, verifica e feedback
Rapporto finale da parte degli ispettori regionali trasmesso alle autorità competenti locali con allegate schede che riportano per singolo stabilimento le non conformità riscontrate e i provvedimenti che si richiede vengano adottati dall’Autorità competente locale sullo stabilimento. Eventuali provvedimenti sulle autorità competenti locali.
Le regioni trasmettono delle schede (allegato 3 delle Linee guida sui controlli ufficiali ai sensi dei Reg. CE 854-882/ 20004) dove riportano la rendicontazione numerica delle attività di controllo ufficiale.


Autorità competente centrale
Ministero della salute:  Direzione generale dell'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione – Ufficio 2
Ruolo: attività di supervisione mediante lo svolgimento di audit di settore sulle autorità competenti, ai sensi del regolamento 882/2004, e ispezioni degli stabilimenti di alimenti di origine animale riconosciuti in base al Reg. CE 853/2004.

Autorità competenti regionali
Assessorati alla Sanità
Ruolo:

  • Audit di settore da effettuarsi ai sensi del regolamento 882/2004 sulle autorità competenti;
  • Ispezione degli stabilimenti di alimenti di origine animale riconosciuti in base al Reg. CE 853/2004;
  • Emissione dei provvedimenti concordati con l’AC locale nei confronti dell’OSA.

Autorità competenti locali
ASL
Ruolo:

  • Coadiuvano l’attività degli ispettori regionali;
  • Verificano e trasmettono all’AC Regionale la risoluzione delle non conformità riscontrate;
  • Effettuano attività di controllo ufficiale sugli stabilimenti in base alla categorizzazione del rischio stabilita sulla base delle Linee guida sui controlli ufficiali ai sensi dei Reg. CE 854-882/ 2004.


3. Organizzazione e gestione dei controlli ufficiali

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